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27 Marzo 2020 Uncategorized

EMERGENZA SANITARIA – Comunicazione alle imprese 23 marzo

DPCM 22 MARZO 2020

ULTERIORI LIMITAZIONI ALLE ATTIVITA’ ECONOMICHE

Nella giornata di domenica 22 marzo il Presidente del Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo Decreto che integra quello dell’11 marzo e con il quale vengono adottate misure più stringenti sulle attività economiche al fine di rafforzare le misure di contrasto della pandemia in corso. Le disposizioni del decreto – che producono effetto dalla data di lunedì 23 marzo fino al 3 aprile prossimo – si applicano cumulativamente a quelle del D.P.C.M. 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo i cui termini, già fissati al 25 marzo, vengono entrambi prorogati al 3 aprile 2020.

Trasmettiamo pertanto il testo integrale del Decreto riservandoci maggiori approfondimenti ove necessario ed evidenziamo i passaggi principali del provvedimento.

  1. Vengono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 – che potrà essere integrato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze – e salvo quanto disposto nello stesso decreto in esame.

Rimangono, comunque, ferme, per tutte le attività non sospese, le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7 – lettere da a) ad e) – del DPCM 11 marzo 2020, per cui si raccomanda, tra l’altro, che sia attuato il massimo utilizzo della modalità di lavoro agile; siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione; si assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; siano incentivate operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro. Le imprese le cui attività non sono sospese sono altresì tenute al rispetto del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 tra Governo e Parti sociali.

  1. Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal DPCM 11 marzo u.s. (e relativi allegati, da leggersi in combinato disposto con le disposizioni dei DPCM 8 e 9 marzo, laddove non incompatibili) e dall’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo scorso.
  2. Le attività produttive che sono sospese possono, comunque, proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile. Restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1.
  3. Le imprese, le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto, completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo, compresa la spedizione della merce in giacenza.

 

Per le aziende aventi sede in Regione LOMBARDIA, occorre tenere presente che il Governatore della Regione, in data 21 e 22 marzo, ha emanato due Ordinanze, che contengono maggiori limitazioni rispetto al Decreto del Presidente del Consiglio. Si allega l’ordinanza 514 del 21 marzo per una opportuna valutazione di quanto disposto.

DPCM 22 MARZO 2020

ALLEGATO 1 Ordinanza 514

Ordinanza 514 Lombardia