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27 Marzo 2020 News ed Eventi

EMERGENZA SANITARIA – Comunicazione alle imprese 26 marzo

EMERGENZA SANITARIA: MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE

In queste settimane si susseguono a ritmo serrato provvedimenti di legge, decreti amministrativi, circolari attuative, note operative su tutti gli aspetti dell’attività d’impresa travolti dall’attuale stato di emergenza e bisognosi di molteplici forme di sostegno. Questa enorme massa di informazioni riguarda una pluralità di argomenti e promana da diverse Amministrazioni pubbliche. Il nostro sistema associativo lavora incessantemente per presidiare ogni tematica e fornire assistenza: i siti Internet di Confcommercio a livello nazionale e territoriale sono costantemente aggiornati ed anche la nostra Associazione fa il possibile per assicurare un buon livello informativo benché non sia possibile diramare comunicazioni specifiche per ogni tematica: si tratta di aspetti sindacali, tutela del lavoro, accesso agli ammortizzatori sociali, sostegno alle imprese, adempimenti fiscali e contributivi, agevolazioni in tema di accesso al credito, sospensione di pagamenti e mutui, crediti d’imposta per le locazioni commerciali, eccetera. Con la presente comunicazione facciamo cenno ad alcuni temi di interesse generale in materia di Credito, di Rapporti contrattuali e di Credito d’imposta per negozi in affitto.

CREDITO

Il Decreto-legge “Cura Italia”, ha introdotto alcune prime disposizioni per cercare di fronteggiare la carenza di liquidità che interessa imprese e professionisti la cui attività è danneggiata dall’emergenza COVID-19.

Si riepilogano le principali misure in materia di sospensione e allungamento dei prestiti contenute nel DL:

Art. 49, comma 1, lettera d)

Sono ammissibili gratuitamente alla garanzia statale del Fondo di garanzia PMI, le operazioni di rinegoziazione del debito purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 percento dell’importo del debito residuo del finanziamento oggetto di rinegoziazione.

Art. 49, comma 1, lettera k)

Sono ammissibili gratuitamente alla garanzia statale del Fondo di garanzia PMI, i nuovi finanziamenti di durata pari 18 mesi (meno un giorno) fino a 3 mila euro erogati da banche e intermediari finanziari a persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività è stata danneggiata all’emergenza COVID-19. È necessaria al riguardo una dichiarazione autocertificata.

Art. 56

Le piccole e medie imprese, in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall’art. 106 del Testo unico bancario e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia (es. operatori di microcredito) possono avvalersi, dietro comunicazione, delle seguenti misure di sostegno finanziario:

per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 17 marzo 2020, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;

per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020, i contratti sono prorogati senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;

per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. È facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale. La comunicazione con la quale l’impresa chiede alla banca o all’intermediario finanziario la sospensione del rimborso dei prestiti, deve essere integrata con una dichiarazione con la quale l’Impresa “autocertifica ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19”. Possono beneficiare delle misure di sospensione le Imprese le cui esposizioni debitorie al 17 marzo 2020 non erano classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

RAPPORTI CONTRATTUALI

  1. ESTERO

Attestazioni camerali su dichiarazioni delle imprese di sussistenza

cause di forza maggiore per emergenza COVID-19

A seguito delle richieste delle imprese, spesso impossibilitate ad adempiere nei termini stabiliti dal contratto internazionale alle loro obbligazioni con controparti estere, il MISE ha emesso una circolare che autorizza le Camere di Commercio a rilasciare alle imprese che lo richiederanno una dichiarazione in inglese attestante lo stato di emergenza in Italia conseguente all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e le restrizioni imposte dalla legge per il contenimento dell’epidemia.

Con tale documento le Camere di Commercio potranno attestare di aver ricevuto dall’impresa richiedente una dichiarazione in cui, facendo riferimento alle restrizioni disposte dalle Autorità di governo e allo stato di emergenza in atto, l’impresa medesima afferma di non aver potuto assolvere nei tempi agli obblighi contrattuali precedentemente assunti per motivi imprevedibili e indipendenti dalla volontà e capacità aziendale. Il documento delle Camere di Commercio non costituisce un “certificato di forza maggiore” opponibile alla controparte estera con la certezza di vincere un eventuale contenzioso, in quanto, naturalmente, le Camere di Commercio non sono in grado di verificare (e, quindi di attestare formalmente) che l’inadempimento dell’impresa italiana sia effettivamente dovuto alle restrizioni disposte dalle autorità per frenare la diffusione del coronavirus. Tuttavia, rappresenta un elemento in più a favore dell’impresa italiana nella negoziazione o nell’eventuale contenzioso con la sua controparte estera.

  1. ITALIA

Sono attualmente allo studio le problematiche di ordine contrattuale connesse con l’esplosione dell’emergenza sanitaria, con riferimento allo stato di necessità ed alla causa di forza maggiore che impedisce l’adempimento di obbligazioni contrattuali per ragioni non imputabili alle parti. Questa tematica investe una pluralità di rapporti contrattuali ed è destinata ad incidere in misura significativa sull’attività d’impresa. A titolo di esempio, si pensi al rapporto di locazione riferito ad un immobile commerciale utilizzato da una impresa che, per effetto dei provvedimenti delle Autorità, è obbligata a interrompere l’attività per un periodo significativo di tempo. Vi sono già pareri in merito alla sospensione di questi rapporti contrattuali nonché iniziative finalizzate ad ottenere tale risultato.

CREDITO D’IMPOSTA AFFITTI COMMERCIALI

Come aiuto economico per contenere le perdite derivanti dalla chiusura forzata di molti negozi a causa del Coronavirus, è previsto un credito d’imposta per l’anno d’imposta 2020 pari al 60% del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili appartenenti alla categoria catastale C/1, cioè negozi e botteghe.

Il suddetto credito d’imposta si applica alle sole attività obbligatoriamente sospese per effetto della normativa vigente. L’importo può essere utilizzato soltanto in compensazione, tramite il modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Il codice “6914”, denominato “Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi – articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”, è operativo dal 25 marzo 2020 e deve essere indicato nella sezione “Erario” del modulo di pagamento, in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta, nel formato “AAAA” (risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 13 del 20 marzo 2020).