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26 Luglio 2021 Italia News

Certificazioni verdi COVID-19: Decreto Legge 105/2021

Certificazioni verdi COVID-19: pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto Legge

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 105, con il quale, tra l’altro, il Governo ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021 ed ha introdotto nuove misure per l’esercizio in sicurezza delle attività sociali ed economiche.

In particolare, a far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 l’accesso ai seguenti servizi e attività:

  • servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo, al chiuso;
  • spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
  • musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
  • sagre e fiere, convegni e congressi;
  • centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
  • attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • concorsi pubblici.

Tali disposizioni si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove detti servizi e attività siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone.

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività sono tenuti a verificare che l’accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle suddette prescrizioni; la verifica delle certificazioni verdi dovrà essere effettuata alla luce delle disposizioni già esistenti.

L’obbligo del possesso delle certificazioni verdi per l’accesso ai suddetti servizi e attività non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale ed ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica.

Si fa presente che le suddette estensioni dell’uso delle certificazioni verdi COVID-19 si aggiungono agli usi già in precedenza previsti dalla normativa (es. gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa, le uscite temporanee delle persone ospitate presso strutture di ospitalità e lungodegenza, la partecipazione, nei casi previsti, a feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, anche organizzate mediante servizi di catering e banqueting).

Il D.L. in oggetto dispone anche la proroga, al 31 dicembre 2021, dei termini previsti nelle seguenti disposizioni:

  • sulla semplificazione in materia di organi collegiali (art. 73 del Decreto Cura Italia);
  • in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti (art. 106, comma 7, del Decreto Cura Italia).

Trasmettiamo in allegato il testo del Decreto Legge: