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16 Giugno 2020 News ed Eventi

Comunicazione alle Imprese. Emergenza Covid 19: Integrazione salariale e Family Act

In arrivo un decreto legge con ulteriori misure in materia di trattamenti di integrazione salariale

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, nella seduta n. 52 del 15 giugno 2020, un decreto-legge che introduce ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale.

Il testo, in deroga alla normativa vigente, prevede che:

  • i datori di lavoro che abbiano fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario, straordinario o in deroga, per l’intero periodo precedentemente concesso, fino alla durata massima di quattordici settimane, possano fruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi decorrenti prima del 1° settembre 2020. Resta ferma la durata massima di diciotto settimane, considerati cumulativamente i trattamenti riconosciuti;
  • indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato la domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori od omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possano presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore nella precedente istanza da parte dell’amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente;
  • sono prorogati dal 15 luglio al 15 agosto 2020 i termini per la presentazione delle istanze di regolarizzazione, di cui all’art. 103 “Emersione di rapporti di lavoro” del D.L. n. 34/2020;
  • sono prorogati dal 30 giugno al 31 luglio 2020 i termini per la presentazione delle domande per il Reddito di emergenza

Approvato il disegno di legge “Family Act” con misure per il sostegno e la valorizzazione della famiglia

Il Consiglio dei Ministri, con comunicato stampa dell’11 giugno c.a., informa che è stato approvato il disegno di legge “Family Act”, che delega il Governo ad adottare misure per il sostegno e la valorizzazione della famiglia. Il testo delinea la cornice normativa e le scadenze temporali entro le quali il Governo sarà chiamato ad approvare i decreti legislativi di attuazione della delega, con l’obiettivo di sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie, favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro, in particolare quello femminile.

Nell’esercizio delle deleghe previste, il Governo dovrà attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

  • assicurare l’applicazione universale di benefici economici ai nuclei familiari con figlie e figli, secondo criteri di progressività basati sull’applicazione di indicatori della situazione economica equivalente (ISEE), tenendo anche conto del numero delle figlie o dei figli a carico;
  • promuovere la parità di genere all’interno dei nuclei familiari, favorendo l’occupazione femminile, in particolare nelle regioni del Mezzogiorno, anche attraverso la predisposizione di modelli di lavoro volti ad armonizzare i tempi familiari di lavoro e incentivare il lavoro del secondo percettore di reddito;
  • affermare il valore sociale di attività educative e di apprendimento, anche non formale, dei figli, attraverso il riconoscimento di agevolazioni fiscali, esenzioni, deduzioni dall’imponibile o detrazioni dall’imposta sul reddito delle spese sostenute dalle famiglie o attraverso la messa a disposizione di un credito o di una somma di denaro vincolata allo scopo;
  • prevedere l’introduzione di misure organizzative, di comunicazione e semplificazione che favoriscano l’accesso delle famiglie ai servizi offerti e la individuazione degli stessi.

Le principali scadenze temporali previste per l’adozione dei singoli provvedimenti attuativi sono:

  • entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge di delega un decreto legislativo istitutivo dell’assegno universale recante il riordino e la semplificazione delle misure di sostegno economico per le figlie e i figli a carico, nonché uno o più decreti legislativi per la istituzione e il riordino delle misure di sostegno all’educazione delle figlie e dei figli;

entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi di potenziamento, riordino, armonizzazione e rafforzamento della disciplina inerente i congedi parentali, gli incentivi al lavoro femminile, le misure di sostegno alle famiglie per la formazione delle figlie e dei figli e per il conseguimento dell’autonomia finanziaria.

Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla normativa “Covid 19” a cura dei Servizi Sindacali di Confcommercio Milano:

https://www.confcommerciomilano.it/it/contratti_lavoro/gestione_personale/coronavirus.html