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22 Novembre 2021 Normativa

ETICHETTATURA AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI DAL 2022

Il Decreto Legislativo 03.09.2020 n. 116 (in attuazione di direttive europee) introduce nuovi obblighi di etichettatura degli imballaggi. Gli obblighi fanno essenzialmente capo ai produttori di imballaggi, ma le sanzioni per la mancata ottemperanza si applicano a chiunque immetta nel mercato interno imballaggi pieni o vuoti, privi dei requisiti informativi previsti.

In base a questa norma, approvata per dare attuazione a diverse Direttive europee, l‘articolo 219 n. 5 del Testo Unico Ambientale stabilisce quanto segue:

“Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.

I produttori hanno, altresì, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione”.

Questo significa che tutti gli imballaggi devono riportare due generi di informazioni:

Questo duplice obbligo informativo, in virtù della sospensione decisa dal DL 41/2021, entrerà in vigore dal 1° gennaio 2022. Il medesimo DL 41/2021 ha inoltre disposto che “i prodotti privi dei requisiti prescritti dall’art. 219, comma 5 e già immessi in commercio o etichettati al 1°gennaio 2022, potranno essere commercializzati fino al loro esaurimento delle scorte” (cioè senza limiti di tempo).

  1. Informazioni necessarie per la corretta identificazione e classificazione degli imballaggi, che comprendono la codifica alfa numerica prevista dalla Decisione 1997/129/CE ed altre indicazioni complementari: ciò vale (a) sia per gli imballaggi tali e quali che per i prodotti imballati, (b) sia per gli imballaggi destinati a operatori professionali (B2B) che per quelli destinati al consumatore finale (B2C).
  2. Diciture opportune per la raccolta differenziata: ciò vale per i soli imballaggi (pieni o vuoti) destinati ai consumatori finali (solo circuito B2C).

Cosa occorre riportare sull’etichetta ambientale?

La codifica alfanumerica di cui alla Decisione 1997/129 della Commissione è un sistema di numerazione e abbreviazione che varia a seconda delle sette tipologie di materiali considerati nei correlativi allegati alla Decisione (I plastica, II carta e cartone, III metalli, IV materiali in legno, V materiali tessili, VI vetro, VII composti). Le altre indicazioni necessarie, al momento sono solo le specifiche norme UNI relative agli imballaggi in plastica.

Inoltre, l’etichettatura degli imballaggi, vuoti o pieni, primari (destinati quindi ai consumatori), deve comprendere le indicazioni necessarie “…per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi” allo scopo di informare i consumatori su come vanno conferiti i rifiuti di imballaggio. CONAI, nella sua Guida “Etichettatura ambientale degli imballaggi”, suggerisce di riportare una frase del tipo “Raccolta differenziata… “ seguita dalla tipologia di materiale (ad es.: “Raccolta differenziata carta e cartone”) e accompagnata dall’invito ad accertarsi presso il comune territorialmente competente circa ulteriori disposizioni in tema di raccolta dei rifiuti.

Alcuni casi particolari

Con una Circolare interpretativa emanata il 17.05.2021 il Ministero della Transizione Ecologica ha dettato alcune indicazioni con riferimento ad alcuni tipi particolari di imballaggi:

– Imballaggi di piccole dimensioni, multilingua e di importazione

Si tratta di prodotti preconfezionati imballati di provenienza estera, di imballaggi di piccole dimensioni (capacità < 125 ml o superficie < 25 cmq 2) o con spazi stampati limitati e sugli imballaggi con etichettatura multilingua, in cui non è noto a monte il mercato di destinazione.

“Anche per tali casistiche appare essenziale garantire il ricorso a strumenti digitali (come App, QR code, codice a barre o, ove non siano percorribili nemmeno queste strade, la messa a disposizione di tali informazioni sui siti internet) di supporto che rendano possibile una comunicazione corretta e completa anche al consumatore finale con costi di sviluppo più contenuti per le imprese”.

-Imballaggi neutri, con particolare riferimento a quelli di trasporto:

“Si considera ottemperato l’obbligo di identificazione del materiale di composizione laddove il produttore inserisca tali informazioni sui documenti di trasporto che accompagnano la merce, o su altri supporti esterni, anche digitali”.

– Imballaggi destinati all’esportazione

“In attesa di un coordinamento della normativa di riferimento, appare opportuno escludere dall’obbligo di etichettatura gli imballaggi destinati a Paesi Terzi, che dovranno pertanto sottostare alle normative specifiche del Paese di destino. Gli imballaggi destinati a Paesi terzi, in tutta la logistica pre-export, dovranno essere dunque accompagnati da idonea documentazione che ne attesti la destinazione, oppure da documenti di trasporto e/o schede tecniche che riportino le informazioni di composizione”.

Sanzioni

Sono previste sanzioni da Euro 5.200 a Euro 40.000 in capo a “… chiunque immetta nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti” previsti per l’etichettatura (Dlgs 152/06, art. 261, comma 3). Pertanto, anche se gli obblighi di fornire le Informazioni relative “alla natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione” fanno capo ai soli produttori degli imballaggi (Art. 219 n.5, seconda parte), le correlative responsabilità sono condivise tra fornitore e utilizzatore professionale degli imballaggi (quale ad esempio il produttore o l’importatore di prodotti imballati).