Negozi delle aree rosse – Contributi a fondo perduto – DL Ristori-bis
Con il cosiddetto Decreto Ristori bis sono stati definiti contributi a fondo perduto per le attività commerciali obbligate alla chiusura in base al DPCM 3 novembre 2020.Questo contributo spetta, quindi, anche al dettaglio specializzato del nostro settore, come specificato nell’allegato 2 del Decreto stesso (codici Ateco 47.59.20 – 47.59.91 – 47.78.35)
Come funziona questo contributo?
Il requisito è il medesimo già previsto nei provvedimenti analoghi: perdita di fatturato in aprile 2020 pari ad almeno un terzo rispetto ad aprile 2019 – nessun vincolo per le startup, mentre per chi non può quantificare il confronto sul 2019 riceve il contributo minimo – qualora si rientri nei codici Ateco elencati negli allegati 1 e 2 del decreto. Per tutti, c’è un tetto massimo del contributo pari a 150mila euro, mentre il criterio di calcolo poggia su tre differenti variabili: codice Ateco, collocazione attività, perdita di ricavi. Non hanno in nessun caso diritto al contributo a fondo perduto i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.
A quanto ammonta il contributo?
Per saperlo occorre:
- Calcolare la differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019;
- a tale differenza applicare:
- il 20 per cento per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 400 mila euro (nel periodo di imposta 2019);
- il 15 per cento per quelli con ricavi e compensi tra 400 mila e fino a 1 milione di euro (nel periodo di imposta 2019);
- il 10 per cento per quelli con ricavi e compensi oltre 1 milione di euro (nel periodo di imposta 2019);
- sul risultato finale calcolare il 200% (che è l’ammontare del nuovo contributo)
Le aziende che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, riceveranno direttamente sul c/c bancario il nuovo contributo. Coloro che invece non avevano chiesto quel contributo, dovranno presentare apposita istanza all’Agenzia delle Entrate utilizzando (fino a nuovo avviso) la procedura web e il modello approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 10 giugno 2020.